Il Consiglio Direttivo
Giovanna Corazza (Presidente)
Mauro Dal Zovo (Vicepresidente)
Settimo Tanara (Tesoriere)
Gino Ivano Corradini (Pubbliche Relazioni)
Franca Andreetto (Segretario)
Mauro Dal Zovo (Vicepresidente)
Settimo Tanara (Tesoriere)
Gino Ivano Corradini (Pubbliche Relazioni)
Franca Andreetto (Segretario)
I nostri Soci
Statuto Storico (28 dicembre 1976)
Art. 1:
E' costituita la libera associazione folkloristica denominata "Trombini di San Bartolomeo delle Montagne" fra i sottoscritti abitanti o nativi della Lessinia. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. La sede sociale è in S. Bartolomeo delle montagne del comune di Selva di Progno (Verona), presso la "Trattoria alle Alpi"-Via Vittorio Veneto, 11.
Art. 2:
L'associazione "Trombini di San Bartolomeo delle Montagne" ha le seguenti finalità:
- Organizzare e partecipare alle manifestazioni folkloristiche, religiose e civili della montagne veronese, della provincia, delle varie regioni italiane e all'estero per mantenere in vita la più genuina, antica e spettacolare tradizione dei tredici comuni veronesi.
- Promuovere incontri culturali, studi e ricerche riguardanti la secolare manifestazione folkloristica.
- creare un centro-museo per la raccolta di tutte le testimonianze inerenti ai "Trombini", altrimenti chiamati "Tromboni" o "Pistoni", reperibili in loco, nella Lessinia o in altre città.
- Valorizzare e potenziare la fabbricazione di detti pacifici "pezzi di artiglieria" ad opera di artigiani della zona depositando in sede competente un proprio marchio di fabbricazione.
Art. 3:
Sono organi dell'Associazione:
- L'assemblea, composta da tutti gli associati, in possesso di regolare tessera e bollo annuale;
- Il consiglio direttivo, nominato dall'assemblea, che dura in carica tre anni ed è così composto:
a) Presidente
b) Vicepresidente
c) Segretario
d) Tesoriere
e) Addetto stampa e alle attività promozionali
Art. 4:
L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria entro il mese di Dicembre di ciascun anno sociale per programmare l'attività dell'Associazione e per l'esame consuntivo della stessa.
Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale, che viene stabilita in L.3000 (tremila), da versarsi all'atto della costituzione al Tesoriere dell'Associazione e, poi, annualmente entro il mese di Febbraio; in caso contrario il socio sarà considerato dimissionario.
Art. 5:
L'ammissione di nuovi soci avverrà con presentazione e provvedimento del Consiglio Direttivo, sentito il parere di tutti i componenti dell'Associazione e per tacita loro accettazione, salvo esplicito parere negativo della maggioranza. La qualità di socio implica l'accettazione del presente Statuto e del regolamento interno dell'Associazione.
Art. 6:
Il socio può rassegnare le proprie dimissioni solamente per gravi motivi mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, il quale potrà espellere il socio indegno o non in regola col tesseramento. I soci non acquisiscono nessun diritto personale sul patrimonio dell'Associazione.
Art. 7:
Il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo e consuntivo di ogni anno sociale per la necessaria approvazione. Delle riunioni assembleari e di Consiglio Direttivo, il quale si riunirà ogni volta che riterrà opportuno per la realizzazione degli scopi sociali, saranno redatti appositi verbali a disposizione di tutti i Soci.
Art. 8:
Ogni socio S'IMPEGNA SUL SUO ONORE a non iscriversi ad altre associazione analoghe o similari e a non partecipare ad alcuna altra manifestazione indetta da persone, associazioni od enti, senza autorizzazione scritta del Presidente, che prima dovrà avere il voto del Consiglio Direttivo. Ogni socio si impegna a comportarsi in tutto e per tutto quale amico e fratello di una famiglia che intende con dignità e fierezza mantenere vivo ed intatto lo spirito di solidarietà della gloriosa Comunità degli antichi Tredici Comuni Veronesi, della sua gente, della sua Terra natale, e delle sue più genuine tradizioni.
Art. 9:
Per quanto non espressamente richiamato, valgono le norme del Codice Civile in materia di associazioni.
Art. 10:
Il presente statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione che avviene oggi 28 Dicembre 1976, presso la "Trattoria alle Alpi" in San Bartolomeo delle Montagne di Selva di Progno (Verona), e viene compilato in doppio originale, firmato da conservare agli atti dell'Associazione.
E' costituita la libera associazione folkloristica denominata "Trombini di San Bartolomeo delle Montagne" fra i sottoscritti abitanti o nativi della Lessinia. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. La sede sociale è in S. Bartolomeo delle montagne del comune di Selva di Progno (Verona), presso la "Trattoria alle Alpi"-Via Vittorio Veneto, 11.
Art. 2:
L'associazione "Trombini di San Bartolomeo delle Montagne" ha le seguenti finalità:
- Organizzare e partecipare alle manifestazioni folkloristiche, religiose e civili della montagne veronese, della provincia, delle varie regioni italiane e all'estero per mantenere in vita la più genuina, antica e spettacolare tradizione dei tredici comuni veronesi.
- Promuovere incontri culturali, studi e ricerche riguardanti la secolare manifestazione folkloristica.
- creare un centro-museo per la raccolta di tutte le testimonianze inerenti ai "Trombini", altrimenti chiamati "Tromboni" o "Pistoni", reperibili in loco, nella Lessinia o in altre città.
- Valorizzare e potenziare la fabbricazione di detti pacifici "pezzi di artiglieria" ad opera di artigiani della zona depositando in sede competente un proprio marchio di fabbricazione.
Art. 3:
Sono organi dell'Associazione:
- L'assemblea, composta da tutti gli associati, in possesso di regolare tessera e bollo annuale;
- Il consiglio direttivo, nominato dall'assemblea, che dura in carica tre anni ed è così composto:
a) Presidente
b) Vicepresidente
c) Segretario
d) Tesoriere
e) Addetto stampa e alle attività promozionali
Art. 4:
L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria entro il mese di Dicembre di ciascun anno sociale per programmare l'attività dell'Associazione e per l'esame consuntivo della stessa.
Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale, che viene stabilita in L.3000 (tremila), da versarsi all'atto della costituzione al Tesoriere dell'Associazione e, poi, annualmente entro il mese di Febbraio; in caso contrario il socio sarà considerato dimissionario.
Art. 5:
L'ammissione di nuovi soci avverrà con presentazione e provvedimento del Consiglio Direttivo, sentito il parere di tutti i componenti dell'Associazione e per tacita loro accettazione, salvo esplicito parere negativo della maggioranza. La qualità di socio implica l'accettazione del presente Statuto e del regolamento interno dell'Associazione.
Art. 6:
Il socio può rassegnare le proprie dimissioni solamente per gravi motivi mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, il quale potrà espellere il socio indegno o non in regola col tesseramento. I soci non acquisiscono nessun diritto personale sul patrimonio dell'Associazione.
Art. 7:
Il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo e consuntivo di ogni anno sociale per la necessaria approvazione. Delle riunioni assembleari e di Consiglio Direttivo, il quale si riunirà ogni volta che riterrà opportuno per la realizzazione degli scopi sociali, saranno redatti appositi verbali a disposizione di tutti i Soci.
Art. 8:
Ogni socio S'IMPEGNA SUL SUO ONORE a non iscriversi ad altre associazione analoghe o similari e a non partecipare ad alcuna altra manifestazione indetta da persone, associazioni od enti, senza autorizzazione scritta del Presidente, che prima dovrà avere il voto del Consiglio Direttivo. Ogni socio si impegna a comportarsi in tutto e per tutto quale amico e fratello di una famiglia che intende con dignità e fierezza mantenere vivo ed intatto lo spirito di solidarietà della gloriosa Comunità degli antichi Tredici Comuni Veronesi, della sua gente, della sua Terra natale, e delle sue più genuine tradizioni.
Art. 9:
Per quanto non espressamente richiamato, valgono le norme del Codice Civile in materia di associazioni.
Art. 10:
Il presente statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione che avviene oggi 28 Dicembre 1976, presso la "Trattoria alle Alpi" in San Bartolomeo delle Montagne di Selva di Progno (Verona), e viene compilato in doppio originale, firmato da conservare agli atti dell'Associazione.